Sospeso con decreto del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il procedimento per il commissariamento del Piano di Zona s/9. Il commissario Salvatore Crino per il momento non può insediarsi.
Riceviamo e pubblichiamo il Decreto Presidenziale
IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a. con deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013 la Giunta regionale, atteso che i comuni associati negli ambiti territoriali A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02 non hanno adottato la forma associativa per l’esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale dei servizi sociali e, per conseguenza, il rispettivo piano di zona di ambito, ha proceduto, per le motivazioni ivi indicate, ad esercitare ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 il potere sostitutivo nei confronti dei predetti enti locali, per non aver adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma due, lettera a) e b) e 21;
b. con le predette deliberazioni, a motivo delle acclarate inottemperanze, in applicazione dell’articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 e stante l’urgenza di definire adempimenti obbligatori per legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale, la giunta regionale ha disposto la nomina per ciascuno degli ambiti citati di un commissario ad acta per l’assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti connessi alla adozione della forma associativa per l’esercizio associato delle funzioni inerenti la erogazione dei servizi del sistema integrato locale e alla adozione del piano di zona I annualità del Piano Sociale Regionale;
c. con successivi decreti presidenziali del 21 novembre 2013, nn. 445, 446, 447, 448, 449, 450, si è provveduto, in conformità alla predetta delibera, alla nomina dei commissari ad acta designati e delle relative strutture commissariali, cui è stato affidato il compito di provvedere, in sostituzione degli ordinari organi comunali, all’adozione e alla sottoscrizione della forma associativa per l’esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e l’adozione, mediante accordo di programma, del piano di zona di ambito, secondo le modalità e le procedure previste all’articolo 21 della legge regionale 11/2007, compresa la sottoscrizione dell’accordo;
RILEVATO che
a. l’articolo 47, comma 4, della L.R. n. 11/2007 dispone che l’intervento sostitutivo della Regione avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito l’ente locale inadempiente;
b. l’art. 47, comma 3, della medesima legge dispone inoltre che la Giunta regionale, constatata l’inottemperanza de parte dell’ente locale, assegna un termine per provvedere di norma non inferiore a trenta giorni e che, tale termine, può essere ridotto per motivi d’urgenza, decorso il quale la stessa esercita definitivamente i poteri sostitutivi;
CONSIDERATO che
a. l’esercizio dei poteri sostitutivi degli ambiti con le deliberazioni sopra richiamate da parte della Giunta regionale, diversamente da quanto previsto dalla legge regionale e da quanto già in passato operato, non ha tenuto conto della necessità di anteporre all’avvio delle procedure sostitutive e di commissariamento il termine richiesto dal comma 3 dell’art 47 citato, e che neppure ha fornito ulteriori specifiche motivazioni circa le comprovate urgenti necessità tali da poter prevedere una riduzione del termine in menzione, il quale, ai sensi della norma, non può comunque essere omesso;
b. la Giunta regionale, con deliberazioni nn. 591 e 592 del 29/10/2011, ha per casi analoghi, riguardanti gli enti locali associati negli ambiti territoriali C2 e C3, fatto precedere l’esercizio definitivo dei poteri sostitutivi dalla prevista fase temporale di sospensione, onde consentire ai predetti enti l’adeguamento alle previsioni normative e l’adozione degli atti richiesti dalla legge regionale;
c. al fine di conformare l’azione amministrativa alla norma di legge, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti istruttori per l’esercizio da parte della Giunta regionale del potere di autotutela in merito ai predetti provvedimenti di esercizio dei poteri sostitutivi, nonché di ogni atto o provvedimento conseguentemente adottato, ivi compresi i citati decreti;
d. per l’effetto, si rende necessario sospendere, nelle more della conclusione del procedimento, l’efficacia dei menzionati decreti;
RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti istruttori per l’esercizio da parte della Giunta regionale del potere di autotutela in merito alle deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013, nonché di ogni atto o rovvedimento conseguentemente adottato, di sospendere l’efficacia dei decreti presidenziali del 21 novembre 2013, nn. 445, 446, 447, 448, 449, 450,;
VISTI:
a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
b. le DDGRC 31 ottobre 2013, nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484, 486;
c. i DDPGRC 21 novembre 2013, nn. 445, 446, 447, 448, 449, 450;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:
1. di sospendere con decorrenza immediata, l’efficacia dei decreti presidenziali 21 novembre 2013, nn. 445, 446, 447, 448, 449, 450, nelle more delle conclusione del procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti istruttori per l’esercizio da parte della Giunta regionale del potere di autotutela in merito alle DDGRC 31 ottobre 2013, nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484, 486, nonché di ogni atto o provvedimento conseguentemente adottato.
2. di dare mandato al Direttore Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero di notificare il presente provvedimento ai soggetti nominati e ai comuni interessati, nonché a conclusione del procedimento di autotutela relativo alle deliberazioni menzionate, costituenti atti presupposti, e alla luce delle relative risultanze, di predisporre ogni consequenziale provvedimento in ordine ai citati decreti.
3. di trasmettere il presente decreto al Consiglio regionale, nonché alla Consulta delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 47, comma 5, della legge regionale 11/2007;
4. di trasmettere il presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all’Assessore all’Assistenza Sociale e Attività Sociali, al Capo Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche cultura e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le risorse umane, alla Direzione generale per le politiche sociali per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per il successivo inoltro al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.
CALDORO