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Comunicato 17-04-2014
Sentenza della Corte di Appello di Salerno sui manufatti costruiti poco distanti la strada aperta con i bulldozer nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in piena zona 1 e zona SIC a 1100 m di altezza nel territorio del Comune di Monte San Giacomo
E’ stata emessa sentenza, da parte della Corte di Appello di Salerno, su di un procedimento penale, collegato a quello della strada aperta con i bulldozer nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in piena zona 1 e zona SIC a 1100 m di altezza nel territorio del Comune di Monte San Giacomo. I capi d’imputazione in questo procedimeno non contemplavano soltanto reati ambientali, ma anche il falso ideologico (art. 479 cp), unico capo d’imputazione a rimanere in piedi. L’associazione CODACONS si è costituita parte civile in questo processo che riguardava, specificatamente, la vicenda dei manufatti costruiti poco distanti la strada.
Andiamo per gradi. Nella sentenza di assoluzione per la strada, pronunciata nell’udienza del 20 luglio 2012 a Salerno, si legge testualmente quanto segue: “Non si può fare a meno di rilevare, peraltro, come nell’ambito di una costruzione accusatoria così articolata, non risulti operato alcun approfondimento in ordine ai profili di legittimità delle autorizzazioni concesse, nonostante l’esame in dibattimento del consulente del PM, ing. Romano Marcello, abbia evidenziato che la proprietà demaniale, quanto meno di una parte del terreno sul quale è stata realizzata la strada, avrebbe richiesto l’adozione di procedure diverse da quella seguita nel caso di specie, nell’ambito della quale si è operato come se la richiesta del MELE fosse stata riferita alla realizzazione su suolo privato“… Si continua dicendo “L’approfondimento di tale aspetto avrebbe potuto determinare la formulazione di imputazioni diverse, incentrate appunto sui profili di illeggittimità delle autorizzazioni, se non su reati anche più gravi di quelli contravvenzionali, ma appare allo stato precluso non soltanto dalla mancanza di obiezioni provenienti dagli organi della Pubblica Accusa ma anche dall’imminente prescrizione dei reati. Occorre ricordare, infatti, a tal riguardo, che gli accertamenti risalgono al gennaio 2007 e, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi in primo grado per due mesi e due giorni ed in secondo grado per cinque mesi e ventisette giorni, il termine massimo di prescrizione, individuabile in cinque anni sulla base della nuova formulazione dell’art. 157 cp, scade il 25.08.2012“.
Nel procedimento dei manufatti gli imputati erano i seguenti: il committente e il progettista (entrambi assolti per la questione della strada), l’attuale vice-sindaco di Monte San Giacomo e vari membri della Commissione Edilizia. In primo grado il committente è stato condannato a quattro anni di reclusione, l’attuale vice-sindaco a tre anni, il progettista a due anni e tre mesi, due membri della commissione a tre anni, un terzo a due anni e tre mesi. Tutti i suddetti erano stati poi condannati al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute per la costituzione di parte civile e al risarcimento del danno, che doveva essere stabilito in separata sede. Il committente, il progettista e l’attuale vice-sindaco del Comune di Monte San Giacomo e i primi due membri della Commissione Edilizia erano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, mentre il terzo membro era stato interdetto dai pubblici uffici per due anni e tre mesi. Il Tribunale di Sala Consilina aveva ordinato il dissequestro dei beni e “la rimessione in pristino dello stato dei luoghi“.
Con la sentenza del 14 aprile scorso la Corte prende atto dell’avvenuta prescrizione di gran parte dei capi di imputazione e, come si legge nel dispositivo, si riduce a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il committente – un gioielliere di Sala Consilina – e a otto mese per tutti gli altri imputati, compreso il vicesindaco di Monte San Giacomo. Vengono revocate le pene accessorie, ma vengono riconosciute le spese sostenute all’associazione CODACONS. Una conferma sostanziale (nel merito) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Sala Consilina il 20-10-2010. Sarebbe adesso opportuno che il sindaco del Comune di Monte San Giacomo e presidente della Comunità Montana del Vallo di Diano prendesse contezza di quanto la magistratura ha decretato attraverso una sentenza di secondo grado. In particolare, si richiede al sindaco del Comune di Monte San Giacomo se sia stato eseguito il ripristino dei luoghi, così come previsto dalla sentenza di primo grado, e se lo stesso sindaco e presidente della Comunità Montana Vallo di Diano ritenga ancora opportuno avvalersi della collaborazione dell’attuale vicesindaco che, all’epoca dei fatti, era assessore all’edilizia del Comune. Una nota per la pubblica opinione: la promozione in campo amministrativo dell’allora assessore è avvenuta a seguito delle elezioni amministrative del 2011, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (A. D. MMX).
Il responsabile della sede
prof. Roberto De Luca