:“ Non fu illegittima l’ordinanza con cui il sindaco vietò l’ingresso nell’ex impianto di itticoltura di Policastro “. Si ferma davanti al Giudice per le Udienze Preliminari il braccio di ferro tra la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e il Comune di Santa Marina . Nell’udienza di ieri il Gup di Lagonegro ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di: Dionigi e Giovanni Fortunato e dell’architetto Giovanbattista Guastalegname, all’epoca dei fatti rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale e responsabile dell’ufficio tecnico. Tutti e tre erano accusati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico in concorso. I fratelli Fortunato anche di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nei confronti degli imputati il Gup ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. I fatti risalgono al 23 settembre del 2013 quando l’Ente Locale con un’ordinanza negò l’ingresso nell’ex impianto di itticoltura agli operai della Comunità Montana addetti al servizio antincendio, che in quella struttura avevano delle loro sedi operative. Il divieto fu imposto perché, secondo gli amministratori locali e il tecnico comunale, all’interno dell’impianto c’era materiale pericoloso per la salute pubblica, in particolare cemento amianto. I vertici dell’ Ente Montano presentarono denuncia ai Carabinieri facendo scattare l’indagine e successivamente il procedimento penale. Ai tre imputati veniva contestato di aver illecitamente chiuso con un’ordinanza sindacale l’ex impianto d’itticoltura. Ieri il Giudice di Lagonegro ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio per i tre imputati. Piena soddisfazione è stata espressa dalla difesa rappresentata dagli avvocati: Cinzia Morello per i Fortunato e Domenico Ferrante per Guastalegname. “ Il Gup Saladino – aggiungono – ha accolto le nostre tesi anche in merito all’indubbio diritto di proprietà degli immobili in capo al Comune di Santa Marina e, rigettando le conclusioni dell’Ente Montano, costituitosi parte civile, ha dichiarato il non doversi procedere perché il fatto non sussiste”.
Antonietta Nicodemo