Vieta il transito di mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani estranei al suo Comune su un tratto di strada del suo territorio e l’unica ditta che ne usufruisce presenta ricorso al Tar e vince. Il Tribunale Amministrativo di Salerno ha dichiarato l’ordinanza del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ( nella foto) illegittima e ne ha disposto l’annullamento. In concreto il primo cittadino della nota località in riva al mare del Golfo di Policastro, escludendo gli automezzi del proprio Comune dall’applicazione del provvedimento bocciato dal Tar, aveva di fatto impedito l’uso di un tratto della strada in località Hangar nel suo Comune, ed esattamente alla frazione Policastro, ai veicoli adibiti al servizio di igiene urbana di San Giovanni a Piro. Difatti, questi ultimi sono gli unici a percorrerlo per raggiungere l’isola ecologica nei pressi di Scario, frazione rivierasca del comune sangiovannese. Per questo motivo la società che gestisce il servizio, la Sarim S.r.l. e il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo hanno presentato ricorso al Tar . Il Tribunale oltre ad annullare l’ordinanza ha anche condannato l’Amministrazione Fortunato al pagamento di 1.500 euro. Il Tar accogliendo le deduzioni formulate dall’Ente Locale, costituito in giudizio con l’avvocato Pasquale D’Angiolillo e dalla Sarim, difesa dall’avvocato Feliciana Ferrentino “ha rilevato che il provvedimento gravato si limita ad un generico riferimento a non meglio specificate ragioni di tutela della igiene pubblica e della sicurezza dell’abitato, senza null’altro motivare quanto alle ragioni che lo hanno determinato, anche in considerazione della circostanza, peraltro non smentita dal Comune di Santa Marina, tra l’altro non costituitosi in giudizio, che il divieto di transito sarebbe imposto sull’unica strada percorribile per la ricorrente, così di fatto impedendo la corretta gestione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti”.